Con grande rammarico e sconcerto la U.S. Primavera Rugby ASD, prende atto della pronuncia della Corte Sportiva di Appello nella figura del suo Presidente, che, del tutto inaspettatamente rispetto alla camera di consiglio tenutasi, ha deciso di rigettare il reclamo così come proposto, falsando, di fatto, l’esito sportivo di un avvincente campionato di Serie A. In base all’unica motivazione addotta dalla Corte di Appello, l’errore della U.S. Primavera Rugby, sarebbe quello di non aver ottemperato all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC in sede di iscrizione ai campionati, protocollata dalla FIR il 09 luglio 2015. Il Regolamento di Giustizia, novellato dall’obbligo di comunicazione della PEC, è stato approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con delibera numero 319 del 27 luglio 2015, quindi successivamente all’iscrizione al campionato della U.S. Primavera Rugby ASD. La Giustizia Sportiva Federale era già a conoscenza dell’indirizzo PEC della U.S. Primavera Rugby, sin dal 4 giugno 2015, quando la U.S. Primavera ha depositato una memoria alla Giustizia Sportiva Federale proprio per il tramite di quell’indirizzo PEC. L’allenatore interdetto e inserito come giocatore in lista gara dalla Primavera, è stato sanzionato in veste di allenatore, tesserato quindi per il Gruppo Allenatori del C.R. Laziale. Gli Organi di Giustizia non hanno ritenuto di dover avere alcun obbligo di comunicazione a mezzo PEC verso la Società. Avrebbero dovuto invece notificare direttamente ed unicamente a Marchegiani la sua interdizione, a mezzo telegramma, come da prassi. Da qui una perplessità: se l’interdizione è comminata all’allenatore, tesserato per il Gruppo Allenatori C.R. Laziale, cosa c’entra l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte della società stessa, peraltro già conosciuto? Ciò, come confermato dalla segreteria del Comitato Regionale Laziale, non è mai avvenuto, così come non è mai avvenuta la notifica circa l’interdizione del Giudice Sportivo Territoriale (che aveva interdetto Marchegiani) al Giudice Nazionale: questa ulteriore omissione da parte degli organi di giustizia ha fatto si che il nome di Marchegiani non risultasse tra gli atleti indisponibili per squalifica o interdizione nel sistema on-line consultabile dalla Società prima della redazione della lista gara. La sottrazione di nove punti (5 per la partita persa a tavolino e 4 di penalizzazione) nella classifica della Serie A alla U.S. Primavera Rugby ASD mina il lavoro di anni e, di fatto, impedisce al risultato sportivo di acquisire rilevanza in una ultima giornata (quella del 17 gennaio 2016) che avrebbe determinato sul campo chi meritava di giocare nel girone promozione e chi nel girone retrocessione, augurandoci che tutte le squadre coinvolte giochino al massimo livello, come se questa sanzione non fosse stata comminata. La U.S. Primavera Rugby ASD – che partecipa al campionato nazionale di Serie A con giocatori di età media bassissima che si impegnano senza percepire alcunchè se non la gioia del risultato e l’appartenenza al Club – continuerà a tutelarsi in tutte le sedi ammissibili a sostegno di quei ragazzi che meritano di essere giudicati per ciò che esprimono in campo e non per ciò che non è stato fatto da parte di chi avrebbe dovuto.

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