foto_leo_2013_1937Tutela dei minori, leggi italiane e smentite governative. Questo il panorama che in soli due giorni ha colpito, incuriosito e preoccupato il mondo delle associazioni sportive e dei tanti volontari che vi operano all’interno. Si è, infatti, passati dalla richiesta del casellario giudiziario per tutti i “lavoratori che operano a stretto contatto coni minori”, fino alla “smentita” di oggi, nella quale il Ministro della Giustizia ha specificato che la legge sarà applicata solo ai lavoratori subordinati, con contratto, e non ai volontari. Ora, tuttavia, a noi “pignoli” rimane qualche dubbio, visto che il decreto legge parlava in maniera chiara e limpida di “attività volontarie organizzate”. Ma facciamo un po’ d’ordine partiamo da quanto accaduto ieri, arrivando fino a questo “alleggerimento” governativo.

Ecco cosa avevo scritto, prima di questo repentino cambio di direzione.

“Dal prossimo sei aprile, entrerà in vigore, un decreto legislativo che obbligherà le società sportive a richiedere ai propri educatori il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare che il soggetto che si intende utilizzare a tale scopo non abbia riportato condanne per i reati di prostituzione minorile (600-bis c.p.), pornografia minorile (8600-ter c.p.), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), nonché per verificare che il soggetto non sia non sia stato colpito da sanzioni interdittive all’esercizio di attività’ che comportino contatti diretti e regolari con minori. Norma sacrosanta, quando si parla di tutela dei minori, tuttavia, come spesso (sempre) accade in Italia la norma diventerà legge da domenica, per cui ogni società sportiva dovrà (dovrebbe) mettersi in regola in due giorni, dovendo pagare, per ogni educatore, quasi 60 euro all’anno, visto che la richiesta di certificato dovrebbe essere obbligatoria ogni sei mesi. Così, a questo punto, almeno a me, sorge una domanda più che legittima: ma quanti soldi guadagnerà lo stato, costantemente, ricevendo ogni anno 60 euro per ogni educatore affiliato ad una società sportiva? Il decreto europeo, inoltre, parla di diritto del datore di lavoro a richiedere la documentazione al proprio personale, mentre quello italiano ha inasprito di molto le sanzioni: l’art. 2 di questo decreto legislativo, introduce nell’ordinamento l’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 e prevede l’obbligo, sotto pena di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 15.000 euro per tutti i soggetti che intendano impiegare una persona al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a fronte di queste decisioni, è intervenuto per richiedere al governo di prorogare questo decreto, perché visti i prossimi impegni sportivi domenicali, ci sarebbe il forte rischio di bloccare l’attività juniores nazionale. Finendo questa stagione sportiva, così com’è iniziata, si darebbe il giusto tempo alle società di adeguarsi a queste norme legislative importanti, per la tutela dei minori, ma inaspettate a questo punto dell’annata sportiva”.

Ora il nuovo “cambio di rotta” o l’interpretazione italiana al dl, in ogni caso, ecco la norma legislativa completa. A voi le debite riflessioni.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n. 39 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2014, n. 68). – Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
ARTICOLO N.2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 e’ inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

@davidemacor