Il Giudice Sportivo, vista l’istanza per la valutazione di illecito sportivo compiuto nell’incontro di semifinale d’andata del Campionato Italiano d’Eccellenza 2016/2017 Viadana v Calvisano inviata dalla Società Rugby Viadana e con la quale si chiedeva di irrogare la sanzione prevista per una presunta violazione dell’art. 22 del Regolamento di Giustizia, rilevato che le circostanze dedotte non trovano riscontro nel referto arbitrale, considerato che quanto invocato dal Rugby Viadana non rientra nelle competenze del Giudice Sportivo stesso, ha omologato la gara con il risultato del campo (18-12 per il Rugby Viadana) non ravvisando irregolarità nello svolgimento dell’incontro. Il fascicolo viene rimesso dal Giudice Sportivo alla Commissione Medica Federale ed alla Procura Federale.